Costi contabilizzati

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati; (lettera così modificata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016) b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)

Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (articolo così modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 97 del 2016)

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

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